Con
la presente decisione n.306/2023 del 3.11.2023, la Sezione Prima del
TAR Emilia Romagna (Presidente dott. Italo Caso, Estensore dott.ssa
Caterina Luperto) ha accolto il ricorso promosso in data 15.7.2021 dallo
Studio Sartorio nell'interesse della Wind Tre S.p.A., contro il Comune
di Parma, in persona del legale rapp.te p.t., per l’annullamento
della determinazione negativa di Conferenza di Servizi decisoria
prot.270329 (laddove veniva subordinato il parere di competenza – sia
pure favorevole al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione
dell’impianto di telecomunicazioni – al previo assolvimento dei
requisiti richiesti dall’art. 6.8 delle NTA del PSC del Comune di Parma
e, dunque, alla previa allegazione di una dichiarazione di rinuncia al
risarcimento in caso di danno da evento calamitoso); di ogni altro atto
ad esso presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi incluso, ove mai
occorresse, proprio l'art. 6.8 delle NTA del PSC di Parma.
Il
TAR ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso con cui lo scrivente
Studio ha dedotto la violazione da parte del Comune di Parma dell’art.
54 C.C.E., sulla scorta della richiesta formulata dall’Amministrazione
comunale di fornire una dichiarazione di rinuncia al risarcimento in
caso di danno da evento calamitoso (come previsto dall’art. 6.8 della
NTA del PSC del Comune di Parma) ai fini del rilascio
dell’autorizzazione, posto che – afferma il TAR – “l’eventuale
verificazione di un evento calamitoso determinerebbe, in ragione di tale
rinuncia al risarcimento del danno, il trasferimento del rischio e
degli effetti anche economici dello stesso sull’operatore di
telecomunicazioni, sul quale graverebbero le conseguenze materiali e
patrimoniali derivanti da eventuali incurie nella manutenzione ordinaria
e straordinaria degli alvei torrentizi o da ipotizzabili negligenze,
imprudenze o imperizie nella fase di prevenzione e gestione della
criticità idrogeologica o idraulica da parte del Comune. In definitiva,
la rinuncia al risarcimento del danno da evento calamitoso è
concretamente apprezzabile hic et nunc quale potenziale onere gravante
sull’operatore di telecomunicazioni, su cui vengono trasferite le
conseguenze patrimoniali derivanti da negligenza o incuria del Comune
nella prevenzione e gestione di eventi connessi a criticità idrauliche o
idrogeologiche. Il che esclude che la censurata pretesa
dell’Amministrazione possa ricondursi alla fattispecie di cui all’art.
54, comma 6 (Gli operatori che forniscono reti di comunicazione
elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la pubblica
amministrazione, l’ente locale, ovvero l’ente proprietario o gestore,
dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche
specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e
manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei
tempi stabiliti dall’ente locale), per non trattarsi nella circostanza
di fatti direttamente legati alla cura e manutenzione dello specifico
àmbito territoriale di ubicazione dell’impianto, àmbito in realtà
interessato solo di riflesso da fattori esterni allo stesso e per questo
idonei a determinare in tal modo un ingiustificato costo aggiuntivo a
carico dell’operatore, ovvero un c.d. “extra-costo” amministrativo
vietato dal legislatore. Si tratta, pertanto, di un onere che, ancorché
potenziale (in quanto gravante sull’operatore solo nel caso di
verificazione dell’evento calamitoso), comunque si pone in evidente
contrasto con la disciplina dettata dall’art. 54 del Codice delle
comunicazioni elettroniche.”
Nonostante la portata della norma richiamata sia sufficientemente chiara, emerge come il citato articolo 54 sia espressione di un principio fondamentale dell’ordinamento del settore delle telecomunicazioni, il cui scopo è quello di garantire a tutti gli operatori un trattamento paritario e non discriminatorio, per il tramite del divieto di porre a carico dei gestori aggravi, oneri o canoni non previsti ex lege. La norma, infatti, sulla base di un indirizzo interpretativo assolutamente prevalente, è posta a presidio della concorrenzialità del mercato, in quanto volta ad "escludere qualsivoglia extra-costo amministrativo a carico dei concessionari/gestori delle reti, oltre il mero canone di occupazione di suolo pubblico (comunque denominato)" (Parere Sez. I del Consiglio di Stato n.131/2023).