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La necessaria capillarità del servizio di telefonia deve essere garantita anche nelle zone paesaggisticamente vincolate

04/04/2024

Con la presente decisione n.2749/2024 del 21.3.2024, la Sezione Sesta del Consiglio di Stato (Presidente dott. Hadrian Simonetti, Estensore dott. Marco Poppi) ha accolto l’appello promosso dallo Studio Sartorio nell'interesse della Wind Tre S.p.A., per la riforma della sentenza n.4815/2023 del TAR Napoli, con cui era stato illo tempore respinto il ricorso promosso avverso il provvedimento negativo espresso dal Comune di Sessa Aurunca e fondato sul presupposto parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, con cui era stata sostenuta l’incompatibilità di un’infrastruttura di telecomunicazioni con il contesto paesaggistico esistente nei pressi di via Domiziana, nel tenimento comunale di Sessa Aurunca.
 
La Sezione, pronunciandosi preliminarmente sui due primi motivi di gravame, ha avuto modo di evidenziare che la mera esistenza di un vincolo paesaggistico non è ex se sufficiente a “determinare l’incompatibilità di qualsivoglia intervento sul territorio”, dovendo per contro l’Amministrazione esternare le specifiche ragioni di incompatibilità dell’opera, per giunta di pubblica utilità, con l’area circostante, così come sancito da copiosa Giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale (cfr. Sent. 172/2018).

Successivamente, entrando nel merito degli ulteriori vizi denunciati, il Consiglio di Stato - pur rilevando che non è possibile per il Giudice Amministrativo sostituirsi alle valutazioni tecniche della Soprintendenza - ha avuto modo di ribadire che i vincoli paesaggistici non possono risolversi in un “divieto generalizzato” alla localizzazione per porzioni estese del territorio e che in ogni caso la mera visibilità dell’opera non può costituire ragione da sola impeditiva della realizzazione di un’infrastruttura di pubblica utilità.
Con riferimento poi al caso specifico, il Collegio ha rilevato: 1) la non assolutezza del vincolo imposto, in quanto il Piano Urbanistico Comunale recentemente approvato prevede la possibilità di realizzare opere nell’area interessata dalla nuova installazione; 2) la contraddittorietà della motivazione posta a fondamento del parere paesaggistico negativo, nella parte in cui si faceva invece riferimento alla parziale antropizzazione della zona.

In conclusione, con la sentenza che si commenta, il Consiglio di Stato ha finalmente chiarito che il principio di necessaria capillarità della rete  non può trovare deroghe assolute e per estese porzioni del territorio, nemmeno se le medesime sono sorte con lo scopo di tutelare valori di rango primario, quali sono gli interessi paesaggistici.
Sotto altro aspetto, è stato pure sancito che la mera visibilità di un’opera non può costituire tout court una ragione di incompatibilità con i valori paesaggistici di riferimento, atteso che gli Enti preposti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica devono motivare, con considerazioni tecniche fornite di sufficiente rigore logico, in ordine al reale contrasto tra la nuova installazione e l’area circostante.