Con
la presente decisione n.2749/2024 del 21.3.2024, la Sezione Sesta del
Consiglio di Stato (Presidente dott. Hadrian Simonetti, Estensore dott.
Marco Poppi) ha accolto l’appello promosso dallo Studio Sartorio
nell'interesse della Wind Tre S.p.A., per la riforma della sentenza
n.4815/2023 del TAR Napoli, con cui era stato illo tempore
respinto il ricorso promosso avverso il provvedimento negativo espresso
dal Comune di Sessa Aurunca e fondato sul presupposto parere negativo
reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Caserta e Benevento, con cui era stata sostenuta
l’incompatibilità di un’infrastruttura di telecomunicazioni con il
contesto paesaggistico esistente nei pressi di via Domiziana, nel
tenimento comunale di Sessa Aurunca.
La Sezione, pronunciandosi
preliminarmente sui due primi motivi di gravame, ha avuto modo di
evidenziare che la mera esistenza di un vincolo paesaggistico non è ex se
sufficiente a “determinare l’incompatibilità di qualsivoglia intervento
sul territorio”, dovendo per contro l’Amministrazione esternare le
specifiche ragioni di incompatibilità dell’opera, per giunta di pubblica
utilità, con l’area circostante, così come sancito da copiosa
Giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale (cfr. Sent. 172/2018).
Successivamente,
entrando nel merito degli ulteriori vizi denunciati, il Consiglio di
Stato - pur rilevando che non è possibile per il Giudice Amministrativo
sostituirsi alle valutazioni tecniche della Soprintendenza - ha avuto
modo di ribadire che i vincoli paesaggistici non possono risolversi in
un “divieto generalizzato” alla localizzazione per porzioni estese del
territorio e che in ogni caso la mera visibilità dell’opera non può
costituire ragione da sola impeditiva della realizzazione di
un’infrastruttura di pubblica utilità.
Con riferimento poi al caso
specifico, il Collegio ha rilevato: 1) la non assolutezza del vincolo
imposto, in quanto il Piano Urbanistico Comunale recentemente approvato
prevede la possibilità di realizzare opere nell’area interessata dalla
nuova installazione; 2) la contraddittorietà della motivazione posta a
fondamento del parere paesaggistico negativo, nella parte in cui si
faceva invece riferimento alla parziale antropizzazione della zona.
In
conclusione, con la sentenza che si commenta, il Consiglio di Stato ha
finalmente chiarito che il principio di necessaria capillarità della
rete non può trovare deroghe assolute e per estese porzioni del
territorio, nemmeno se le medesime sono sorte con lo scopo di tutelare
valori di rango primario, quali sono gli interessi paesaggistici.
Sotto altro aspetto, è stato pure sancito che la mera visibilità di un’opera non può costituire tout court
una ragione di incompatibilità con i valori paesaggistici di
riferimento, atteso che gli Enti preposti al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica devono motivare, con considerazioni
tecniche fornite di sufficiente rigore logico, in ordine al reale
contrasto tra la nuova installazione e l’area circostante.