https://www.genova24.it/2025/03/antenne-5g-tar-boccia-ordinanze-limiti-420321/
Con particolare riferimento alla provincia di Genova, il Tribunale amministrativo ligure ha accolto i diversi ricorsi depositati contro le ordinanze ex art. 50 T.U.E.L. di alcuni comuni genovesi che sospendevano l'aumento del limite massimo di emissioni elettromagnetiche degli impianti di telefonia mobile, da 6 V/m a 15, così come stabilito dall'Unione Europea e recepito dal nostro legislatore con la L. n.214/2023.
La predetta norma, allo scopo di garantire l’efficienza e la capillarità dei nuovi servizi di telecomunicazione, ha reso possibile - nelle more del definitivo aggiornamento dei valori soglia di cui alla L.36/01 - un provvisorio innalzamento dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità da 6V/m a 15 V/m.
Le ordinanze sindacali erano state motivate come rispondenti ad un approccio cautelativo, vista la mancanza di una letteratura scientifica che escludesse effetti sulla salute delle persone. Motivazione che, tuttavia, il TAR Ligure, avallando le censure mosse dallo scrivente Studio, ha respinto per due ragioni:
a) per violazione dell'art. 8, co.6, L. n.36/2001, che non permette ai Comuni di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche e di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili ed urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che sono attribuiti alla competenza esclusiva dello Stato;
b) non è in atto alcuna emergenza sanitaria a carattere esclusivamente locale idonea a giustificare l'adozione del provvedimento impugnato in base alla disposizione richiamata (art. 50, comma 5, T.U.E.L.), posto che l'ordinanza si limita a fare riferimento ad un "rischio alla salute per la popolazione" (ossia alla generica possibilità di verificazione di un evento futuro), di cui non è peraltro possibile apprezzare né la sussistenza né l'intensità, in assenza (peraltro) di qualsivoglia istruttoria al riguardo e della determinazione del termine di efficacia del provvedimento.
Ebbene, con numerose sentenze sul punto (cfr. TAR Liguria, Genova, I, sentenza n. 871/2024; TAR Liguria, Genova, I, sentenza n. 284/2025; TAR Liguria, Genova, I, sentenza n. 274/2025; TAR Liguria, Genova, I, sentenza n. 283/2025) i gestori telefonici possono continuare a garantire il proprio servizio di pubblica utilità.